Chiarimenti dal Ministero sulle frattaglie destinate al consumo umano

All'interno del macello le zampe di ungulati devono essere scuoiate o scottate e depilate ai sensi del Regolamento 853/2004. Con il Regolamento 1137/2014 viene data la facoltà agli Stati Membri di consentire tale manipolazione anche presso stabilimenti riconosciuti. La Direzione Generale della Sicurezza Alimentare ha chiarito che \"in coerenza con la normativa comunitaria gli stabilimenti che effettuano le operazioni di cui sopra possono essere anche altri macelli per i quali non è necessario un ulteriore riconoscimento come stabilimento di trasformazione\".

Data di pubblicazione: 
16/04/2015
Categoria Notizia: