Corte di Cassazione: Utilizzare materia prima non tracciabile, anche se unitamente ad altra tracciata, costituisce reato

La Suprema Corte conferma la pronuncia del Tribunale dei Riesame di Palermo secondo cui tale condotta fa “ritenere “pericoloso” (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute) il latte non tracciabile ed, ovviamente, il mischiarlo con quello – invece – “sicuro” ha fatto sì che sorgesse il pericolo che si introducesse nel latte impiegato nella preparazione dei prodotti caseari un fattore di rischio per la salute umana (…) con la conseguenza che può parlarsi di cattiva conservazione del latte”, dal che può sostenersi la sussistenza del “fumus dell’art. 5, lett. b), in esame, atteso che «si è acquistato latte da aziende non registrate e che non avevano le attrezzature ed i locali idonei a garantire la mungitura e la conservazione del prodotto secondo adeguati standard igienico-sanitari (…); si è “contaminato” il latte “sicuro” con quello “non tracciabile” e (per quanto fin qui esposto) “pericoloso””.

Data di pubblicazione: 
09/11/2016
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