Disposizioni del Regolamento (UE) n° 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19

2016

Circ. Ministeriale 361078 - 2016
I prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le indicazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché alle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni nazionali.
L’indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non è inoltre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per gli alimenti elencati all’allegato V del predetto regolamento.