Nuova normativa UE sulle condizioni di temperatura durante il trasporto di carni

È stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni.

Il Reg. (CE) n.853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, esso dispone che tali operatori assicurino il rispetto dei requisiti specifici in materia di temperatura prima e durante il trasporto di carni.

Tuttavia, a seguito dei due pareri dell’EFSA rispettivamente del marzo 2014 e del giugno 2016, è stato possibile introdurre approcci alternativi più flessibili per le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni fresche, in particolare di carcasse o tagli di grandi dimensioni, senza un maggiore rischio per la salute pubblica. Questa maggiore flessibilità permetterebbe alle carni di raggiungere il consumatore più rapidamente dopo la macellazione, favorendo i flussi di scambio di carni fresche all’interno dell’UE.

Il Reg. (UE) 2017/1981 della Commissione ha pertanto modificato l’allegato III del Reg. (CE) n.853/2004 ed entrerà in vigore il 21 novembre 2017.

Data di pubblicazione: 
13/11/2017
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