Protocollo Tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, al fine della effettuazione del controllo ufficiale da parte dei Servizi Veterinari in Regione Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna  2017 

Il Regolamento (CE) 882/04 “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”, assegna agli Stati Membri la responsabilità della attuazione del sistema di controllo ufficiale sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e dei Mangimi (OSM).

Al contempo il Regolamento stabilisce la “ratio” con cui deve essere organizzato ed effettuato il controllo ufficiale, disponendo che: “i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata”. La categorizzazione del rischio di un OSA/OSM, costituisce la base per definire una “appropriata” frequenza di controllo come attività di base programmata.

L’attività che ne deriva non è ovviamente esaustiva della programmazione del controllo ufficiale che viene effettuata a livello locale; questo documento non contempla infatti le attività dei servizi effettuata su richiesta dell’operatore del settore alimentare o da altre amministrazioni o in casi di emergenza.

Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:

a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali

b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti

d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.