Additivi

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)

 

Articolo 20

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti

Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è​ richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più​ ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere  a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non​ svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;

oppure

ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;

c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma

sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei

supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;

d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti ​tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche​ se in forma modificata;

e) l’acqua:

i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o

ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

ALLEGATO VII

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Parte A — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE

DECRESCENTE DI PESO

Categoria di ingredienti Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso

1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.

2. Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione

Possono essere indicati nell’elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.

3. Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l’aggiunta di acqua

Possono essere indicati nell’elenco secondo l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo».

4. Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «frutta», «ortaggi» o «funghi» seguiti dalla dicitura «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall’enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo1, sulla base del peso totale dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti.

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l’elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come «in proporzione variabile».

6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.

7. Ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C, né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell’allegato II.

8. Oli raffinati di origine vegetale Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.

22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/51 IT

Categoria di ingredienti Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso

9. Grassi raffinati di origine vegetale Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.

 

PARTE B — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA

Fatto salvo l’articolo 21, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica.

Definizione della categoria di alimento Designazione

1. Oli raffinati di origine animale «Olio» accompagnato dall’aggettivo «animale», oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.

2. Grassi raffinati di origine animale «Grasso» o «materia grassa», con l’aggiunta dell’aggettivo «animale», oppure dell’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.

3. Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali

«Farine», seguita dall’enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso.

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi «Amido(i)/fecola(e)»

5. Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento a una precisa specie di pesce «Pesce(i)»

6. Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione di quest’ultimo non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio «Formaggio(i)»

7. Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto «Spezia(e)» o «miscela di spezie»

8. Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto «Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»

9. Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare «Gomma base»

10. Pangrattato di qualsiasi origine «Pangrattato»

L 304/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.11.2011 IT Definizione della categoria di alimento Designazione

11. Qualsiasi categoria di saccarosio «Zucchero»

12. Destrosio anidro e monoidrato «Destrosio»

13. Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato «Sciroppo di glucosio»

14. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele «Proteine del latte»

15. Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato «Burro di cacao»

16. Tutti i tipi di vino di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) «Vino»

17. I muscoli scheletrici (2) delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …».

Specie

Tenore in

materie

grasse

Rapporto

collagene/

proteine della

carne (1)

- Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi 25 % 25 %

- Suini 30 % 25 %

- Volatili e conigli 15 % 10 %

(1) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.

Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo.

I prodotti coperti dalla definizione di «carni separate meccanicamente» sono esclusi dalla presente definizione. 

«carne(i) di …» e la(le) denominazione(i) (3) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono).

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di «carni separate meccanicamente». «carni di … separate meccanicamente» e la denominazione o le denominazioni (3) della specie o delle specie animali da cui provengono.

(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2) Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

(3) Per l’etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell’ingrediente per la specie animale interessata.

22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/53 IT

 

Parte C — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA

DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E

Fatto salvo l’articolo 21, gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all’articolo 20, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento in questione.

Acidificanti

Correttori di acidità

Agenti antiagglomeranti

Agenti antischiumogeni

Antiossidanti

Agenti di carica

Coloranti

Emulsionanti

Sali di fusione (1)

Agenti di resistenza

Esaltatori di sapidità

Agenti di trattamento della farina

Agenti schiumogeni

Gelificanti

Agenti di rivestimento

Umidificanti

Amidi modificati (2)

Conservanti

Gas propulsore

Agenti lievitanti

Sequestranti

Stabilizzanti

Edulcoranti

Addensanti

(1) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

(2) L’indicazione di una denominazione specifica o di un numero E non è richiesta.

 

PARTE D — DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Gli aromi sono designati con i termini:

- «aroma(i)» oppure con una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008,

- «aroma(i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da un prodotto/da prodotti, da una categoria o da una base/da basi alimentare(i)» (ad esempio un aroma di affumicatura prodotto a partire dal faggio), se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)». 

 

Parte E — DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI

1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.

2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio:

a) quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);

b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d); oppure c) quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione.