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Dichiarazione nutrizionale

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)

 

SEZIONE 3

Dichiarazione nutrizionale

 

Articolo 29

Rapporto con altra normativa

1. La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa:

a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1);

b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (2).

2. La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un’alimentazione  particolare (3), e delle direttive specifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

Articolo 30

Contenuto

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può

limitarsi al solo valore energetico. 

5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a) al valore energetico; oppure

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

6. Al fine di tener conto dell’utilità per l’informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.

L 304/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.11.2011 IT(1) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(2) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(3) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione. La relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.

 

Articolo 31

Calcolo

1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV.

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, i coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell’allegato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell’allegato XIV.

3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure

c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

Articolo 32

Espressione per 100 g o per 100 ml

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte A, punto 1.

4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B.

5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)». 

 

Articolo 33

Espressione per porzione o per unità di consumo

1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di  consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:

a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;

b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;

c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo. Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo. 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/35 IT 

3. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

5. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme dell’espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il  consumatore, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull’espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

Articolo 34

Presentazione

1. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione di cui all’allegato XV.

2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la  dichiarazione è presentata in formato lineare.

3. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:

a) nel campo visivo principale; 

b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13, paragrafo 2.

Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

6. Per assicurare un’applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

Articolo 35

Forme di espressione e presentazione supplementari

1. Oltre alle forme di espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 33 e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: 

a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7;

b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

f) sono obiettivi e non discriminatori; 

g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.

2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari. L 304/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.11.2011 IT

3. Gli Stati membri assicurano l’appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio. Per facilitare il monitoraggio dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all’autorità competente l’uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull’interruzione dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

4. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l’uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

5. Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull’uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.

6. Per assicurare un’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. 

 

CAPO V INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Articolo 36

Requisiti applicabili

1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.

2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;

b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; 

c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;

b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; 

c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all’articolo 51, altri casi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.

 

Articolo 37

Presentazione

Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. 

 

CAPO VI DISPOSIZIONI NAZIONALI

Articolo 38

Disposizioni nazionali

1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

2. Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/37 IT

 

Articolo 39

Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che  richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

a) protezione della salute pubblica;

b) protezione dei consumatori;

c) prevenzione delle frodi;

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

 

Articolo 40

Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Articolo 41

Bevande alcoliche

In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

 

Articolo 42

Espressione della quantità netta

In mancanza di disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l’espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto  all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011. Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

 

Articolo 43

Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione. In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 36, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

 

Articolo 44

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera

b), e al paragrafo 2.

 

Articolo 45

Procedura di notifica

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano. L 304/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.11.2011 IT

2. La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. In tal caso, la Commissione garantisce la trasparenza di tale processo per tutte le parti interessate.

3. Lo Stato membro che ritenga necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.

4. Se il parere della Commissione è negativo, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione avvia la procedura d’esame prevista all’articolo 48, paragrafo 2, per stabilire se le disposizioni previste possano essere applicate, eventualmente mediante le modifiche appropriate.

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), non si applica alle disposizioni che rientrano nella procedura di notifica di cui al presente articolo.

 

CAPO VII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, MODIFICATIVE E FINALI

Articolo 46

Modifiche degli allegati

Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell’esigenza di informazione dei consumatori, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli allegati del presente regolamento.

 

Articolo 47

Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, nell’esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l’adozione di misure medianti atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2, o mediante atti delegati conformemente all’articolo 51, la Commissione:

a) stabilisce un periodo transitorio appropriato per l’applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento; 

b) assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1° aprile di un anno civile.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana.

 

Articolo 48

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Articolo 49

Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (*). Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.

La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.

(*) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18». 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/39 IT

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

 

Articolo 50

Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (*), e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all’alimento.

(*) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18».

 

Articolo 51

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni successivamente al 12 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere non oltre nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 46 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 52

Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

 

Articolo 53

Abrogazione

1. Le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal 13 dicembre 2014.

2. I riferimenti agli atti abrogati s’intendono fatti al presente regolamento.

 

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

L 304/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.11.2011 IT

2. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.

3. Fatti salvi la direttiva 90/496/CEE, l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli alimenti etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2014.

 

Articolo 55

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo 

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE

di cui all’articolo 2, paragrafo 4

1. Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s’intendono le informazioni che indicano:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti soltanto:

- grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi),

- carboidrati (zuccheri, polioli, amido),

- sale,

- fibre,

- proteine,

- vitamine o sali minerali elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente all’allegato XIII, parte A, punto 2;

2. «grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

3. «acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

4. «acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

5. «acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis;

6. «acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;

7. «carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polioli;

8. «zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

9. «polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

10. «proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

11. «sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

12. «fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

- polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,

- polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,

- polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;

13. «valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.