Paese di origine

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)

 

Articolo 26

Paese d’origine o luogo di provenienza

1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del

20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: 

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento. L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

4. Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati.

5. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i  seguenti alimenti:

a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) il latte;

c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

d) gli alimenti non trasformati;

e) i prodotti a base di un unico ingrediente;

f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.

6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi internazionali. La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.

8. Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e  all’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

9. Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 5, lettera a), e al paragrafo 6, le relazioni e le valutazioni d’impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l’altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d’origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:

a) luogo di nascita;

b) luogo di allevamento;

c) luogo di macellazione.

 

ALLEGATO XI

TIPI DI CARNI PER LE QUALI È OBBLIGATORIO INDICARE IL PAESE DI ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA

Codici NC (Nomenclatura combinata 2010)

Descrizione:

- 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

- 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

- Ex 0207 Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Articolo 60

Acquisizione dell'origine 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 61

Prova dell'origine 1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci. 2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione. 3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.