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Termine Minimo di Conservazione

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)

 

Articolo 24

Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. La data da menzionare è indicata conformemente all’allegato X.

3. Per assicurare un’applicazione uniforme del modo d’indicare il termine minimo di conservazione di cui all’allegato X, punto 1, lettera c), la Commissione può adottare atti di  esecuzione che definiscono le norme al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

ALLEGATO X

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO

1. Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:

a) la data è preceduta dalle espressioni:

- «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno,

- «da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi;

b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:

- dalla data stessa, oppure

- dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono

essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;

c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno.

Tuttavia, per gli alimenti:

- conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese,

- conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,

- conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno;

d) fatte salve le disposizioni dell’Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l’indicazione del termine minimo di

conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito

trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di

leguminose,

- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva,

nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,

- delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,

- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione,

- degli aceti,

- del sale da cucina,

- degli zuccheri allo stato solido,

- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

- delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/57 IT

2. La data di scadenza è indicata nel modo seguente:

a) è preceduta dai termini «da consumare entro …»;

b) l’espressione di cui alla lettera a) è seguita:

- dalla data stessa, oppure

- dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;

c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno;

d) la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata.

3. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell’allegato III è indicata nel modo seguente:

a) è preceduta dall’espressione «Congelato il …»;

b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:

- dalla data stessa, oppure

- dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;

c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.

 

LEGGE 166/2016 (LEGGE GADDA)