Parlamento Europeo e del Consiglio
2017
Articolo 18: Impieghi speciali nei mangimi 1. In deroga agli articoli 13 e 14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di: