Attività di commercio al dettaglio: orientamenti della UE sui sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e le donazioni alimentari

Sulla Gazzetta ufficiale del 12 giugno, la Commissione UE ha pubblicato la comunicazione 2020/C 199/01, che fornisce orientamenti sul sistema per le attività di commercio al dettaglio concernenti alimenti, comprese le donazioni alimentari.

Sul documento si legge: "I venditori al dettaglio di alimenti (ad esempio ristoranti, macellerie, panetterie, servizi di ristorazione di collettività, negozi di generi alimentari, pub ecc.) sono spesso piccole imprese, prive delle conoscenze scientifiche e delle risorse per svolgere analisi dei pericoli nel quadro del loro obbligo di applicazione di un FSMS (Food Safety Management System).

Spesso le donazioni alimentari avvengono a livello di commercio al dettaglio ed occorre includere nell’analisi dei pericoli la considerazione e l’eventuale identificazione di ulteriori pericoli dovuti a questa attività. Favorire le donazioni alimentari è una priorità nel quadro del piano d’azione per l’economia circolare della Commissione come mezzo per evitare gli sprechi alimentari e promuovere la sicurezza alimentare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In alcuni casi questo obiettivo può essere complesso da conseguire dal punto di vista della sicurezza alimentare in ragione del coinvolgimento di soggetti aggiuntivi (ad esempio banche alimentari e altre organizzazioni di beneficenza), anche perché gli alimenti ridistribuiti possono essere vicini alla data di scadenza quando sono presi in considerazione per donazioni alimentari.

Sulla base delle raccomandazioni di cui nei pareri dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), un approccio «semplificato» all’FSMS, in conformità ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, può essere descritto come segue:

  1. l’esercizio di commercio al dettaglio deve soltanto essere consapevole dei gruppi di pericoli (biologico, chimico, fisico o allergene) che possono verificarsi in una determinata fase, senza disporre di una conoscenza approfondita di ciascun pericolo specifico (ad esempio sapere che potrebbe esserci un rischio biologico associato alla carne cruda senza sapere però se potrebbe trattarsi di Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli produttore della tossina Shiga); ciò è possibile perché le attività di controllo per ciascun gruppo di pericoli sono le medesime a livello di commercio al dettaglio;
  2. l’esercizio di commercio al dettaglio deve comprendere che l’incapacità di svolgere determinate attività di riduzione dei rischi, come la separazione degli alimenti crudi da quelli pronti, costituisce un rischio;
  3. non è necessario comprendere o applicare la classificazione dei rischi;
  4. gli allergeni sono trattati come un pericolo separato, al contrario di un rischio chimico;
  5. i PRP (programmi di prerequisiti) devono essere sempre in atto e, se giustificato sulla base dell’esito dell’identificazione obbligatoria dei pericoli e (dall’assenza) dell’identificazione dei punti critici di controllo (analisi dei pericoli), tali PRP possono essere sufficienti e non necessitare di integrazione mediante ulteriori fasi nelle procedure basate sui principi HACCP (ad esempio identificazione di CCP -punti critici di controllo-).
Data di pubblicazione: 
16/06/2020
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