Direttiva UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Il 3 di luglio entrerà in vigore la direttiva europea SUP (single-use plastic products) ovvero la direttiva sulla plastica monouso: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti, bastoncini cotonati, agitatori per bevande, aste per i palloncini non potranno più essere realizzati in plastica, anche quelle biodegradabili.

Due le novità approvate dal Senato il 20 aprile 2021 dopo il vaglio da parte della Camera avvenuto il 31 marzo. L’articolo 22 della Legge di delegazione europea prevede in particolare due novità rispetto alla versione originaria della Direttiva SUP:

  • l’inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso;
  • l’immissione nel mercato di prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla Direttiva SUP a patto che siano realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.

In G.U. n. 97 del 23 aprile 2021 è pubblicata la Legge 22 aprile 2021, n. 53: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  giugno 2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) garantire una riduzione  duratura  del  consumo  dei  prodotti monouso elencati nella parte  A  dell'allegato  alla  direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare  con modelli  imprenditoriali,   prodotti   e   materiali   innovativi   e sostenibili,  conformemente  all'articolo  1  della  direttiva (UE)2019/904 e nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili  e  riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i  materiali  destinati  a  entrare   in   contatto   con   alimenti, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  11,  secondo  comma, della  direttiva  (UE)  2019/904,  anche  attraverso   la   messa   a disposizione del consumatore  finale,  presso  i  punti  vendita,  di prodotti   riutilizzabili,   opportunamente   definiti   nelle   loro               caratteristiche tecniche in modo da garantire  effettivi,  molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di  igiene e sicurezza degli alimenti;
    c) ove non sia possibile l'uso di alternative  riutilizzabili  ai prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con alimenti elencati nella parte B  dell'allegato  alla  direttiva (UE) 2019/904,  prevedere  la  graduale  restrizione  all'immissione   nel mercato dei medesimi nel  rispetto  dei  termini  temporali  previsti dalla suddetta direttiva (UE)  2019/904,  consentendone  l'immissionenel  mercato  qualora  realizzati  in   plastica   biodegradabile   e compostabile certificata conforme allo standard europeo  della  norma UNI  EN  13432  e  con  percentuali  crescenti   di   materia   prima
rinnovabile;
    d) ai sensi  dell'articolo  10  della  direttiva  (UE)  2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento  responsabile  al  fine  di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonche' adeguate misure  finalizzate  a  ridurre  la dispersione dei rifiuti derivanti dal  rilascio  di  palloncini,  con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi  e  applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
    e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti  monouso  cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12,  secondo comma, della direttiva stessa;
    f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina  sanzionatoria  effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle  altre  disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i  proventi  delle sanzioni  agli  enti  di  appartenenza  dei  soggetti  che  procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni  e  destinando detti  proventi,  all'interno  del  bilancio   di   tali   enti,   al potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle violazioni di cui alla presente lettera;
    g) abrogare  l'articolo  226-quater  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.  Qualora  la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo  adottato  ai sensi  del  comma  1  del   presente   articolo   e'   emanato   solo successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi che stanziano le  occorrenti  risorse  finanziarie  a  copertura  dei
relativi maggiori oneri, in conformita'  all'articolo  17,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

Testo completo: DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Data di pubblicazione: 
22/06/2021
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