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IX Puntata: No ai "segni figurativi" che evocano un'are geografica e costituiscono "un'evocazione illegittima" alla Dop

La Corte di Giustizia dell'Ue, in una sentenza che riguarda il Queso manchego, un formaggio Dop spagnolo, ha stabilito che l’utilizzo di "segni figurativi" che evocano l'area geografica cui è collegata una denominazione di origine protetta può costituire "un'evocazione illegittima" della stessa Dop.

La vicenda trae origine da una causa intentata dalla Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro la Industrial Quesera Cuquerella (Iqc), azienda che commercializza tre dei suoi formaggi utilizzando etichette che contengono il disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, nonché i termini "Quesos Rocinante" (Ronzinante era il cavallo di Don Chisciotte). I formaggi non sono compresi nella denominazione di origine protetta Queso manchego, che protegge i formaggi lavorati nella regione della Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto del disciplinare. Per la Fondazione, le etichette e i termini utilizzati dalla Iqc costituiscono un'evocazione illegittima della Dop.

I giudici spagnoli di primo e di secondo grado hanno ritenuto che i segni e le denominazioni utilizzati da Iqc per commercializzare tali formaggi evochino la regione La Mancia, ma non necessariamente il formaggio "queso manchego". La Corte suprema spagnola (Tribunal Supremo), adito della causa, ha così chiesto alla Corte di Giustizia, da un lato, se l'evocazione di una denominazione registrata possa derivare dall'uso di segni figurativi e, dall'altro, se l'utilizzo di siffatti segni figurativi che evocano l'area geografica  alla quale è collegata una Dop possa costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui detti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti non sono protetti dalla Dop medesima e se la nozione di «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto», alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione», ai sensi del regolamento, sia riferita a un consumatore europeo o solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente

Per quanto concerne il primo punto, la Corte di Giustizia considera che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi, a tal proposito il regolamento europeo (Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12) prevede una protezione delle denominazioni registrate contro «qualsiasi evocazione», e che l’utilizzo del termine «qualsiasi» rispecchia la volontà di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un elemento figurativo. Il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione. La Corte aggiunge che l’obiettivo di garantire che il consumatore disponga di un’informazione chiara, succinta e credibile sull’origine del prodotto è meglio garantito se la denominazione registrata non può essere oggetto di un’evocazione per mezzo di segni figurativi. Spetterà al giudice nazionale valutare, in concreto, se i segni figurativi in questione siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata.

Inoltre, la Corte ritiene che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima. Infatti, il regolamento non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un’area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest’ultima. Spetta pertanto al Tribunal Supremo esaminare se esiste una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e univoca, tra i segni figurativi utilizzati da IQC e la DOP «queso manchego», che rinvia all’area geografica alla quale essa è collegata, vale a dire la regione La Mancia. Il giudice nazionale dovrà assicurarsi che tali segni figurativi, in particolare quelli che rappresentano un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, un cavallo magro e paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP «queso manchego», di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP. A tale riguardo, il Tribunal Supremo dovrà anche valutare se si debba considerare congiuntamente l’insieme degli elementi, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti in questione, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo.

La Corte di Giustizia Europea conclude la sentenza sostenendo che la nozione di «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» debba intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente e che spetterà dunque al Tribunal Supremo valutare se gli elementi, figurativi e denominativi, relativi al prodotto in questione, fabbricato o consumato maggiormente in Spagna, evochino nella mente dei consumatori di tale Stato membro l’immagine di una denominazione registrata, che dovrà, in tal caso, essere protetta contro un’evocazione che avrebbe luogo nell’intera Unione.

E’ una importante sentenza che, seppur non coinvolgendo direttamente i prodotti Made in Italy, è certamente rilevante  anche per la tutela dei marchi protetti italiani.

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Data di pubblicazione: 
18/05/2019
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