Ministero della Salute: "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana"

La Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha pubblicato una nota sulle "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana".

La nota dispone:

  1. Misure di controllo nella zona infetta
    Per i suini selvatici è stabilito:
    - divieto di attività venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attività all’aperto
    - ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dalle zone immediatamente esterne ai confini della zona infetta in senso centripeto
    - gestione e smaltimento di tutte le carcasse ritrovate nel territorio della zona infetta
    - divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque macellati.

    Per i suini detenuti, inclusi cinghiali, è stabilito:
    - censimento di tutti gli stabilimenti ed immediato aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN)
    - macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci e divieto di ripopolamento per 6 mesi
    - macellazione immediata dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo
    - programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo
    - esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti
    - divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari competenti
    - divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta
    - divieto di movimentazione di partite di materiale germinale, di sottoprodotti di origine animale, di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona

  2. Misure di controllo nell’area confinante con la zona infetta
    Nei territori compresi nell’area di 10 Km confinante con la zona infetta si applicano le seguenti misure:
    - rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell’attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici
    - regolamentazione dell’attività venatoria e delle altre attività all’aperto di natura agro-silvo- pastorale limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurne la mobilità
    - censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN
    - divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici
    - esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti
    - adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado"
    - rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente
    - macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta.
  3. Misure di controllo sull’intero territorio nazionale
    Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
    - censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN
    - divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione
    - verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”
    - obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.

 


Per approfondire:

 Alimenti&Salute - Peste Suina Africana

Alimenti&Salute Documentazione della Regione Emilia-Romagna

 

Data di pubblicazione: 
19/01/2022
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