Peste Suina Africana: misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

L'intervento d'urgenza si rende necessario al fine dell'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e non ultimo al fine di salvaguardare le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.

Il 7 gennaio 2022. è stata confermata, da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), la presenza del virus della peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria. È utile precisare che il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza genetica con quello circolante in Europa (genotipo 2), mentre è completamente diverso dal virus circolante in Sardegna (genotipo 1).

Nella attuale fase in cui la malattia sembra essere presente solo nella zona infetta sopra indicata (Liguria e Piemonte) è essenziale porre in essere tutte le azioni finalizzate a prevenire l'introduzione della malattia nei suini allevati e agire tempestivamente al fine di arginare la malattia evitando di farla sconfinare nelle regioni limitrofe, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.
In queste regioni sono infatti detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia.
A questo proposito si fa presente che da una stima approssimativa fatta sulla base dei dati in possesso del Ministero della salute e delle valutazioni dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) relative al valore commerciale dei suini risulterebbe che, nel caso in cui la malattia dilagasse nelle suddette regioni, considerandone la diffusività e morbilità, solo per l'indennità di abbattimento (necessario) degli animali sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120. 

Di seguito si indicano i link al sito web del Ministero della salute dove è possibile consultare i documenti che riguardano il piano nazionale e il piano di gestione:
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanita...
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanita...

Il provvedimento all'esame è costituito da sei articoli.

L'articolo 1 attribuisce alle regioni, al fine di contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, il compito di predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione nella specie cinghiale (Sus scrofa) e nei suini da allevamento della PSA, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina (comma 4), elaborato, in conformità al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA e, limitatamente agli aspetti della gestione della PSA, in conformità ai documenti adottati in materia di gestione del cinghiale e peste suina dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Al riguardo si fa presente che sin mese di aprile 2021 è stato inviato alle regioni il documento tecnico « Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » redatto d'intesa tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica.

Il comma 2 precisa che il citato Piano regionale è adottato in conformità alle disposizioni del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 (prot. n. 1625040721058-17025) dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del COnsiglio, del 15 maggio 2014, del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 21 aprile 2021. 

Il comma 3 dell'articolo 1 , come già sopra evidenziato, stabilisce che, ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità ai documenti adottati in materia di gestione del cinghiale e peste suina dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. A tal riguardo, è già stato inviato alle regioni e province autonome il documento recante « Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » con la nota prot. nr. 0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P.

Il comma 4, che, come innanzi evidenziato, prevede le modalità di adozione dei Piani regionali, dispone che gli stessi, in ragione dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari ed il relativo impatto economico, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea .

Il comma 5 prevede che le regioni e province autonome attuano i Piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi e che i prelievi all'interno delle aree protette sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, mentre la vigilanza sullo svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Il comma 6 prevede che gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio, mentre tutti i dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive confluiscono nel sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

 

Data di pubblicazione: 
21/02/2022
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