sottoprodotti di origine animale

Parola chiave: sottoprodotti di origine animale

Regolamento CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

Parlamento Europeo e del Consiglio  2017 

Articolo  18:  Impieghi speciali nei mangimi 1. In deroga agli articoli  13 e  14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di:

Piano Specifico Controllo degli Operatori del Settore dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) o loro derivati

RER  2017 

Obiettivo del piano è quello di verificare la correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore in relazione alle attività di raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di sottoprodotti di origine animale, anche in relazione alla parallela normativa sui mangimi, sui fertilizzanti, sulle biomasse utilizzate per la produzione di energia , al fine di tutelare la salute pubblica, la sanità animale nonché l’ambiente e di prevenire l’utilizzo accidentale o fraudolento di pro


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