Regolamento CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

Parlamento Europeo e del Consiglio  2017 

Articolo  18:  Impieghi speciali nei mangimi 1. In deroga agli articoli  13 e  14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di:

a) animali da giardino zoologico; b) animali da circo; c) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo; d) animali da pelliccia; e) animali selvatici; f) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti; g) cani e gatti in asili; h) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.