Raccomandazione CE 2016/336

Commissione Europea  2016 

La direttiva 2008/120/CE del Consiglio dispone che gli Stati membri provvedano affinché il mozzamento della coda non costituisca un'operazione di routine ma sia praticato soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. La pratica del mozzamento della coda dei suini è effettuata per prevenire la morsicatura della coda, un comportamento aberrante di origine multifattoriale. Tale pratica può causare dolore ai suini ed è quindi nociva al loro benessere. La direttiva 2008/120/CE dispone che prima di effettuare il mozzamento della coda si devono adottare altre misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali, tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. La direttiva 2008/120/CE dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché i suini abbiano accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi), senza comprometterne la salute.