L'articolo 27 del regolamento "additivi" stabilisce che gli Stati membri (SM) provvedano al monitoraggio del consumo e dell'uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi.
Lo stesso obbligo è previsto nel regolamento "aromi" ove l'articolo 20 dispone che gli SM stabiliscsano sistemi di monitoraggio del consumo e dell'uso degli aromi.