Ministero della Salute: "Manuale Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali"

Il presente manuale individua le procedure operative per la gestione del sistema I&R (Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali, corrispondente all’anagrafe dell’ordinamento nazionale precedente al regolamento) delle diverse tipologie di attività e di specie animali.

Nel presente manuale i richiami al d.lgs. I&R e a determinati articoli, se non diversamente specificato, si intendono fatti al decreto legislativo 5 agosto 2022, n 134. Le informazioni per la gestione del sistema I&R, complete di schede, modulistica e istruzioni per l’uso degli applicativi web, sono disponibili nella sezione documentazione I&R di vetinfo accessibile dalla rete internet.

Le attività degli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. I&R sono disciplinate, oltre che dal presente manuale, anche da ulteriori disposizioni emanate ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. I&R e dai criteri definiti dalla normativa vigente sul benessere animale.

ESECUZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli sono eseguiti, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) 2017/625, in base a procedure documentate elaborate e aggiornate secondo necessità dal Comitato tecnico di coordinamento di cui all’art. 7, comma 8, del d.lgs. I&R.

2. Le ASL, nell’effettuare i controlli, svolgono verifiche tra i dati dichiarati dagli allevatori sui documenti di accompagnamento e in altre registrazioni BDN, oltre che direttamente sui capi presenti in allevamento. Le verifiche potranno comprendere, anche in collaborazione tra le diverse ASL competenti, verifiche sugli allevamenti di provenienza/destinazione degli animali in ingresso e uscita dagli allevamenti oggetto di controllo.

3. I criteri e le percentuali di selezione degli stabilimenti e delle attività da controllare fanno riferimento al numero di registrazione unico. Le ASL, in accordo con gli Assessorati regionali, definiscono annualmente il numero e le categorie di allevamenti familiari da sottoporre a controllo e rendono disponibili per ogni controllo gli esiti di tali controlli per le eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti.

4. Ogni attività di controllo è oggetto di una relazione in cui sono riportati: i criteri di selezione dello stabilimento, il motivo o i motivi del controllo, le evidenze raccolte, le risultanze dei controlli, le persone presenti, le non conformità emerse, i provvedimenti e le azioni correttive disposti dalla ASL.

5. Le procedure di controllo e check list per ciascuna tipologia di attività e per i macelli sono predisposte e aggiornate secondo necessità dal Ministero della salute nell’applicativo “controlli” di vetinfo. Per i controlli sulle attività di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. I&R, le check list sono predisposte nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 16 del d.lgs. I&R. I servizi veterinari regionali possono integrare tali check list prevedendo ulteriori elementi di valutazione, compatibilmente con le funzionalità del sistema informativo.

6. Le informazioni riguardanti i controlli svolti dalle ASL, indipendentemente dall’esito favorevole o sfavorevole, sono registrati nell’applicativo controlli di vetinfo entro 30 giorni dalla conclusione del controllo, allegando nell’apposita casella in un unico file in formato PDF la documentazione “relazione cartacea del controllo” con le modalità informatiche previste.

7. I controlli riferiti ai diversi territori sono verificabili dalla ASL accedendo all’applicativo statistiche di vetinfo in cui, attraverso report, grafici e diagrammi, per data e per tipologia di attività, è possibile visionare gli stabilimenti controllabili, il numero e la percentuale dei controlli effettuati, il numero di controlli da effettuare nell’anno, oltre che gli esiti, il numero di verbali inseriti nel sistema ed i provvedimenti attuati in caso di riscontro di non conformità.

8. Le ASL adottano e aggiornano secondo necessità procedure documentate di verifica dei controlli effettuati, adottano azioni correttive in tutti i casi in cui la supervisione dei controlli evidenzi delle carenze, conservano per almeno 3 anni le evidenze dell’avvenuta supervisione e delle azioni correttive adottate e annualmente, entro la fine di febbraio, trasmettono alle Autorità competenti regionali una relazione che descriva l’esito dell’attività di supervisione e le azioni correttive adottate riferite all’anno precedente.

 

DOCUMENTO COMPLETO

 

Data di pubblicazione: 
17/05/2023
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