Nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19
Mascherine obbligatorie in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Possibilità di raggiungere le seconde case per le attività di manutenzione, ma anche di praticare l’allenamento e l’attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale. Riapertura di parchi e giardini (ma non le spiagge), biblioteche (per la sola attività di prestito, non di consultazione) e cimiteri.
E’ quanto prevede - a partire da lunedì 4 maggio - la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, le cui disposizioni si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Piacenza, che in base al provvedimento viene riallineata al resto del territorio regionale.

Restano le norme sul distanziamento sociale, così come gli spostamenti per lavoro, salute e assoluta e comprovata urgenza definiti nel Decreto governativo. Fare la spesa sarà consentito in ambito provinciale e la visita ai “congiunti”, così come definiti sempre nel provvedimento governativo, in quello regionale.

 

Nel dettaglio:

Considerato che: 

-  il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
-  le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

ORDINA

1. Salvo quanto già previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

3. È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

8. È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;

9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il pagina 6 di 11 contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

12. È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

 

DOCUMENTO COMPLETO

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 
01/05/2020
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