La rigorosa tutela di talune specie animali prevista dalla direttiva «habitat» si estende agli esemplari che lasciano il loro habitat naturale e si ritrovano in zone popolate dall’uomo

La cattura e il trasporto di un lupo trovato in un villaggio possono quindi essere giustificati solo se sono oggetto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente.

Nella sua sentenza Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19), pronunciata l’11 giugno 2020, la Corte si è espressa sull’ambito di applicazione territoriale del regime di rigorosa tutela di talune specie animali previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

A tale riguardo, la Corte ha confermato che tale regime di rigorosa tutela previsto per le specie elencate all’allegato IV, punto a), della citata direttiva, come il lupo, si applica anche a esemplari che lasciano il loro habitat naturale e si ritrovano in zone popolate dall’uomo.

La Corte ha concluso che l’obbligo di tutelare rigorosamente le specie animali protette si applica all’intera «area di ripartizione naturale» di tali specie, a prescindere dal fatto esse si trovino nel loro habitat abituale, in aree protette o in prossimità di insediamenti umani.

La Corte ha quindi confermato che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta, come il lupo, possono essere effettuati solo nel contesto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva «habitat», fondata, in particolare, su un motivo di sicurezza pubblica.

Data di pubblicazione: 
15/06/2020
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