Etichettatura degli imballaggi, d.lgs. 116/20 rinviato al 30.6.22

06/01/2022

Il d.lgs. 116/20 – che ha introdotto requisiti di etichettatura degli imballaggi – viene sottoposto a ulteriore rinvio, al 30.6.22, con linee guida in arrivo entro il 30.1.22.

Il d.lgs. 116/20, come si è visto, ha modificato il Codice dell’Ambiente (d.lgs 152/06, nuovo art. 219.5) per recepire in Italia il c.d. Pacchetto Economia Circolare introdotto dal legislatore europeo. In tale occasione il governo italiano ha introdotto requisiti ulteriori, non previsti nelle direttive UE di riferimento, in tema di etichettatura degli imballaggi. 

La c.d. etichettatura ambientale degli imballaggi prevede che gli operatori in Italia riportino, sulle sole merci destinate al mercato nazionale:

1) la notizia ‘raccolta differenziata’, seguita da citazione della/e famiglia/e di appartenenza dei materiali di imballaggio (es. vetro, alluminio) e invito a verificare le norme applicate nel Comune ove essi vengano conferiti (d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, primo periodo). Notizie da applicare sui soli imballaggi destinati al consumatore finale (Business to Consumer, B2C),

2) il codice alfanumerico che identifica ciascuno dei materiali utilizzati in tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari), ai sensi della decisione 129/97/CE. Codice da applicare a tutti gli imballi, a prescindere dal destino B2C e/o B2B (Business to Business. V.d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, secondo periodo).

Il DL 31.12.21 n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – ha previsto un’ulteriore proroga, al 30.6.22, per l’etichettatura imballaggi introdotta dal d.lgs. 116/20. I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati prima dell’1.7.22 potranno venire commercializzati fino a esaurimento delle scorte (articolo 11).

Le ‘linee guida tecniche per l’etichettatura’ imballaggi devono inoltre venire adottate dal ministro della Transizione ecologica, entro il 30.1.22, con un decreto di natura non regolamentare appositamente delegato attraverso il Codice dell’ambiente (grazie a introduzione del nuovo comma 5.1 al suo articolo 219, a opera del DL 228/221. V. nota 5).

 

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