"Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate"

Dare ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti. Questo l'obiettivo del decreto interministeriale - Agricoltura Mise e Salute - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si applicherà "in via sperimentale" e fino al 31 dicembre 2021, il decreto interministeriale sull'indicazione obbligatoria di provenienza nell'etichettatura delle carni suine trasformate.
Si applica alle «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni».

Nelle etichette di questi prodotti "è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina". Le modalità (art. 4 del decreto) stabiliscono che l'informazione sia posizionata "nel campo visivo principale, stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile".

In particolare:
-«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;
-«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
-«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» .
La dicitura «100% italiano» è utilizzabile solo quando  la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

DECRETO 6 agosto 2020 Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. (20A04874) (GU Serie Generale n.230 del 16-09-2020)

Data di pubblicazione: 
16/09/2020
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