Ministero della Salute: "Animali a scopi scientifici, linee guida per la formazione"

Con decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/09/2021 n. 228, sono stabilite le modalità di acquisizione, mantenimento e dimostrazione del livello di istruzione e di formazione del personale di cui deve disporre ogni allevatore, fornitore e utilizzatore per la protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici. 

Il D.M. indica il livello di competenza (definito, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), come il complesso di 4 requisiti: istruzione, formazione, esperienza professionale e sviluppo professionale continuo richiesto al personale che svolge le funzioni di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 26/2014, segnatamente:

a) la realizzazione di procedure su animali;

b) la concezione di procedure e di progetti (funzione che identifica il responsabile del progetto di ricerca ai sensi della definizione di cui alla lettera c, comma 1, art. 2 del D.M. in oggetto);

c) la cura degli animali;

d) la soppressione di animali.

La formazione può essere erogata da qualsiasi ente pubblico o privato che sia accreditato quale provider per i crediti E.C.M., nonché dalle Università. I corsi di formazione devono essere preventivamente accreditati da parte del Ministero della salute presentando una domanda sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite con il decreto direttoriale di cui all’art. 6, comma 2, del D.M.

Il responsabile del progetto di ricerca che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale non possiede i requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all’art. 8 del D.M. deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale o un titolo di studio di terzo ciclo nell’area sanitaria o tecnico – scientifica2 e ottenere l’attestato di formazione.

Il responsabile del benessere e della cura degli animali che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale non possiede i requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all’art. 8 del D.M. deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea: LM42 medicina veterinaria, LM41 medicina e chirurgia, LM06 biologia, LM09 biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, LM86 in scienze zootecniche e tecnologie animali nonché essere in possesso di un titolo universitario di terzo ciclo e ottenere l’attestato di formazione.

Il veterinario designato che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale non possiede i requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all’art. 8 del D.M. deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale in medicina veterinaria, un titolo di studio universitario di terzo ciclo che assicuri la competenza delle materie di cui all’allegato V del d.lgs. 26/2014 e ottenere l’attestato di formazione (art. 4, comma 2). I titoli di studio di terzo ciclo comprendono: il dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione e il master universitario di secondo livello. Chi svolge il ruolo di veterinario designato, di responsabile del progetto di ricerca e di responsabile del benessere e cura degli animali deve trasmettere, nella sezione del portale del Ministero della salute – VETINFO, i propri titoli di formazione e gli attestati di sviluppo professionale continuo sulla base di quanto stabilito dal decreto direttoriale di cui all’art. 6, comma 2 del D.M.

Data di pubblicazione: 
13/10/2021
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